Incentivi

SOLARE FOTOVOLTAICO

Il  fotovoltaico si è sviluppato in modo importante grazie all’introduzione di incentivi come il CONTO ENERGIA  entrato in vigore  il 19 febbraio 2007 .

La tariffa incentivante viene riconosciuta per 20 anni sulla base dell’energia prodotta, le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kw.

GIUGNO LUGLIO AGOSTO
Taglia di potenza dell’impianto Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici
[€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh]
1≤P≤3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327
3<P≤20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303
20<P≤200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291
200<P≤1000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263
1000<P≤5000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250

Le tariffe incentivanti sopra indicate, valide da giugno ad agosto 2011, sono costanti in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. L’erogazione dell’incentivo rimane confermata, come il precedente conto energia, dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto. Di seguito le tariffe incentivanti valide da settembre a dicembre 2011.

  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Taglia di potenza dell’impianto Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici
[€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh]
1≤P≤3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261
3<P≤20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20<P≤200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200<P≤1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1000<P≤5000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P>5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

Gli impianti che entreranno in esercizio dal 2012 faranno riferimento alle tariffe riportate nel iv-conto-energia.pdf.

Il IV Conto Energia prevede dei premi per impianti fotovoltaici abbinati a: uso efficiente dell’energia (Leggi art13.pdf); specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici, incluso il premio per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (Leggi art14.pdf).

Contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento sono previsti per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziari, su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali di regioni o di province autonome. Contribuiti in conto capitale fino al 30% del costo di investimento sono offerti per impianti su edifici di proprietà di organizzazioni no lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali.

Per aumentare la rendita di un impianto fotovoltaico ad uso domestico è possibile utilizzare il sistema di SCAMBIO SUL POSTO che consente all’utente, che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
In pratica la rete elettrica farà funzione di batteria, di accumulatore per poter immagazzinare energia elettrica prodotta in eccesso che verrà poi prelevata dalla rete elettrica nei momenti di scarsa produzione (la notte e nei periodi invernali con scarso irraggiamento).
Il sistema di scambio sul posto viene stipulato attraverso un contratto firmato con GSE
E’ disponibile, attraverso il Portale Applicativo del GSE, l’applicazione informatica per la stipula delle convenzioni dello Scambio sul Posto.
L’Iva per gli impianti fotovoltaici e il 10% (DPR 633-72)
Per gli impianti fotovoltaici non è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% sull’IRPEF

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Quali azioni da seguire per  installare un impianto solare fotovoltaico

  1. calcolare quale è la media dei consumi elettrici dell’ultimo anno (conguagli inclusi)
  2. richiesta di sopralluogo e preventivo ad un installatore
  3. Invio del progetto preliminare al gestore della rete locale con richiesta di connessione alla rete e indicazioni sulla scelta di avvalersi o meno dello ‘scambio sul posto’
  4. presentazione del progetto con una D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività), o eventuale comunicazione alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici, al Comune di appartenenza
  5. installazione e collaudo dell’impianto
  6. Comunicazione di ultimazione dei lavori al gestore della rete locale che dovrà attestare, attraverso un sopralluogo con rilascio di verbali, la connessione dell’impianto
  7. Entro 60 giorni dalla entrata in esercizio dell’impianto far pervenire al GSE la richiesta di concessione delle tariffe
  8. Entro i 60 giorni successivi il GSE comunica il riconoscimento della tariffa

SOLARE TERMICO

Per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria:

(art. 1, comma 346, legge finanziaria 2007, L.296-21006; art. 1, comma 20, legge finanziaria 2008, L.244-07). 
Con la Finanziaria 2008 è stata mantenuta la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per l’installazione di impianti per la produzione di acqua calda ad uso domestico, industriale, commerciale ricreativo o socio assistenziale, da ripartire in 5 anni come da legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. L’IVA per impianti solari è al 10%.
Dal primo gennaio 2009 la detrazione IRPEF del 55% è stata dichiarata incompatibile con qualsiasi altro incentivo statale, regionale, provinciale o comunale.
Per ulteriori approfondimenti su incentivi è possibile visitare i seguenti siti:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fin2007.htm
http://www.provincia.arezzo.it/ProgTerr/default.asp?IDNode=348 nodeName=DOCUMENTO
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/energia/index.html

Requisiti da richiedere all’atto dell’installazione
:
1)
L’impianto deve essere realizzato da un tecnico abilitato in grado di rilasciare tutte le garanzie di conformità:

  • i pannelli solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni;
  • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni;
  • i pannelli solari devono avere apposita certificazione di conformità secondo le norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;
  • l’installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

2) Trasmettere a ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (mediante apposito sito internet www.acs.enea.it), la scheda informativa di cui all’allegato F al decreto 07/4/2008 relativa agli interventi realizzati ovvero relativi all’installazione di pannelli solari.

3) Pagamento tramite bonifico bancario o postale recante causale e dati fiscali del beneficiario della detrazione e del beneficiario del bonifico. In fattura deve essere indicato il costo della mano d’opera.
(L’Iva per gli impianti solari termici è al 10% - DPR 633-72)
Per ulteriori informazioni potete contattare lo SPORTELLO INFORMATIVO ENERGIA

Scarica il file pdf “Accordo Volontario Settoriale per la promozione del solare termico”
docfile3481.pdf


MINI-EOLICO


Lo Scambio sul posto

Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kW possono accedere al meccanismo di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, cioè la possibilità di cedere alla rete elettrica locale la produzione da fonte rinnovabile e di prelevare dalla stessa rete i quantitativi di elettricità nelle ore e nei giorni in cui gli impianti rinnovabili non sono in grado di produrre; tutto ciò pagando solo la differenza, su base annua, tra i consumi totali del cliente e la produzione del suo piccolo impianto.

Il Conto Energia
La produzione di energia elettrica mediante impianti eolici e di potenza nominale media annua non superiore a 0,2 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa di 30 Eurocent/kWh, per un periodo di quindici anni.  Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’ articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.  La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.



I Certificati Verdi per impianti di taglia superiore ai 200 kW
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici  per impianti a produzione incentivata di cui al comma 143, calcolando la produzione netta di energia elettrica da fonte idraulica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,00. 
A partire dal 2008, i certificati verdi (www.certificativerdi.it) emessi dal GSE ai sensi dell’articolo II, comma 3,  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas  in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.  Il valore di riferimento del coefficiente (1,00), potrà essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’ Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’ anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico  e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , resta fermo in otto anni. 
In alternativa ai certificati verdi c’è la possibilità di ottenimento dei certificati RECS, del valore ciascuno di 1 MWh di energia prodotta.

Requisiti

Per poter accedere all’incentivo è necessario richiedere al GSE S.p.a il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili utilizzando la procedura: Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
e successivamente richiedere al GSE S.p.a l’emissione dei certificati verdi utilizzando la procedura: Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili